Art. 7.
(Misure per il sostegno psico-fisico).

      1. La consigliera di parità di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, è la figura di raccordo tra la struttura aziendale e i servizi sociali sanitari e educativi presenti sul territorio, con la funzione di garantire alla lavoratrice disabile la necessaria assistenza sul posto di lavoro, con cadenza periodica, almeno bimestrale, e presso una sede messa a disposizione, ove possibile, dal datore di lavoro. La consigliera individua, altresì, con la lavoratrice interessata, le modalità per il sostegno psico-fisico alla medesima lavoratrice.
      2. Per le tipologie di contratto di lavoro di cui agli articoli 2 e 3, il datore di lavoro, su semplice richiesta della lavoratrice disabile, è obbligato a concedere permessi straordinari di assenza dal lavoro, nel limite massimo di sei ore mensili, da computare in relazione e in proporzione alla natura del contratto sottoscritto, utilizzabili anche cumulativamente e continuativamente per la fruizione di prestazioni di sostegno psico-fisico al lavoro.